Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mar 2005
1.   Gli Stati membri forniscono l'accesso alla rete nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'. 2.   Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali e ne danno notifica alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:267:oj#art-4