Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 2005
1.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete, compresi struttura, contenuto ed elementi per lo scambio di informazioni. 2.   Lo scambio di informazioni include almeno quanto segue: a) sistema di allarme rapido sull'immigrazione clandestina e sulle organizzazioni criminali di trafficanti; b) rete dei funzionari di collegamento nel settore dell'immigrazione; c) informazioni sull'uso di visti, frontiere e documenti di viaggio in relazione all'immigrazione clandestina; d) questioni legate al rimpatrio. 3.   La rete comprende tutti gli strumenti appropriati, la cui riservatezza è stabilita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione utilizza la piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni.
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