Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mar 2005
Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 50 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:237:oj#art-2