Art. 2
In vigore dal 14 mar 2005
Il valore normale può essere applicato soltanto quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
1)
il corrispettivo versato è inferiore al valore normale dell’operazione;
2)
il destinatario dell’operazione non beneficia del diritto a detrarre integralmente l’IVA;
3)
esistono legami di natura familiare, commerciali o giuridica, ai sensi della normativa nazionale, tra la persona che effettua l’operazione e il destinatario;
4)
una serie di elementi permette di giungere alla conclusione che questi legami di natura familiare, commerciale o giuridica hanno influenzato la determinazione della base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.
Storico versioni
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