Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2005
La decisione 2003/136/CE è modificata come segue: 1) L’ è soppresso. 2) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il Lussemburgo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’applicazione dei piani di cui all’ nelle zone che figurano nell’allegato.»
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