Art. 1
In vigore dal 14 mar 2005
La decisione 2003/136/CE è modificata come segue:
1)
L’ è soppresso.
2)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Il Lussemburgo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’applicazione dei piani di cui all’ nelle zone che figurano nell’allegato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:224:oj#art-1