Art. 3

Art. 3

In vigore dal 3 mar 2005
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), la Commissione adotta la misura di cui all’articolo 5, primo comma dell’accordo, che consiste nel reintrodurre l’applicazione dei contingenti per i prodotti tessili e dell’abbigliamento, qualora il Vietnam non adempia agli obblighi che gli incombono in forza degli dell’accordo e del paragrafo 9 dell’accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 15 febbraio 2003. Nella misura in cui riguardano la stessa materia, le disposizioni della presente decisione recante approvazione dell’accordo prevalgono su quelle del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
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