Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 mar 2005
1.   La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, già posto illegalmente a disposizione. Il prestito di cui alla misura 7 (nonché 7a) e il prestito di cui alla misura 8 (nonché 8a) sono revocati entro due mesi dalla notifica della presente decisione. 2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (26).
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