Art. 1
In vigore dal 2 mar 2005
L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta sono autorizzate a prescrivere che le sementi di cereali commercializzate sul loro territorio siano accompagnate da un certificato ufficiale, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE, attestante la rispondenza alle condizioni stabilite dall' della direttiva 74/268/CEE della Commissione (2).
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