Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 feb 2005
1.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’allegato V dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (3). 2.   A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato VI dell’accordo di associazione, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l’accordo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 (4).
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