Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 2005
La decisione 94/140/CE è modificata come segue. 1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e di qualsiasi altro illecito che leda gli interessi finanziari della Comunità, nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari, onde organizzare meglio la stretta e assidua collaborazione fra le autorità competenti in materia di lotta contro le frodi. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità, e alla protezione dell'euro (banconote monete) dalla contraffazione. Il comitato può essere consultato dalla Commissione altresì su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità compresi gli aspetti di polizia e giudiziari delle attività di elaborazione strategica e di cooperazione in materia di lotta antifrode.» 2) L'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   Il comitato comprende due rappresentanti per ogni Stato membro; questi possono farsi assistere da due rappresentanti delle autorità nazionali interessate.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Di concerto con la Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per agevolare i propri lavori negli ambiti settoriali di sua competenza. La Commissione provvede alle mansioni di segreteria.» 3) All'articolo 6, il riferimento all'articolo 214 del trattato è sostituito dal riferimento all'articolo 287 del trattato stesso.
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