Art. 2
In vigore dal 24 feb 2005
1. L’, punti 1, 5 e 8 della presente decisione prende effetto novanta giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’, punti 11 e 13 della presente decisione prende effetto centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. L’, punti 1, 5, 8, 11 e 13 della presente decisione prende effetto per l’Islanda e la Norvegia duecentosettanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. L’, punti 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 12 prende effetto a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all’unanimità, non appena siano state adempiute negli Stati membri le precondizioni necessarie.
Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per quanto riguarda l’applicazione
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dell’, punti 2, 4 e 6,
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dell’, punto 3,
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dell’, punto 7,
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dell’, punto 9, nuovo articolo 101 bis,
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dell’, punto 9, nuovo articolo 101 ter,
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dell’, punto 12.
5. Qualsiasi decisione del Consiglio a norma del paragrafo 4 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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