Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 feb 2005
1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda alla Francia un aiuto finanziario destinato al Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments [ex Laboratoire des médicaments veterinaires (CNEVA-LMV)] di Fougères per l’individuazione di residui in talune sostanze. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario alla Francia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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