Art. 3
In vigore dal 21 feb 2005
1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2, punto 5, dell’accordo del 1999 (2), il contingente per il 2005 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2004.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (3).
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