Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 feb 2005
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), le misure di cui al paragrafo 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2), che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l’Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 1.5 dello scambio di lettere di cui all’ della presente decisione.
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