Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 feb 2005
Il Consiglio esorta la Grecia ad adottare le misure necessarie per assicurare il proseguimento del risanamento di bilancio in modo da riportare le finanze pubbliche verso una posizione a medio termine prossima al pareggio o positiva, tramite la riduzione del disavanzo, depurato degli effetti ciclici, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo.
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