Art. 1
In vigore dal 16 feb 2005
Facendo seguito alle raccomandazioni avanzate dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità le modifiche agli allegati V e VIII del suddetto accordo. Il testo dello scambio di lettere che rappresenta un accordo col governo del Canada, comprese le modifiche agli allegati dell’accordo, è allegato alla presente decisione.
Storico versioni
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