Art. 1
In vigore dal 14 feb 2005
L’Italia è autorizzata a ricorrere a tecniche di campionatura per stimare più del 10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati nel mese di riferimento, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1382/91.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:128(1):oj#art-1