Art. 5 · Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE

Art. 5

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE

In vigore dal 10 feb 2005
Comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE Le informazioni ricavate dal registro nazionale di cui all’, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE comprendono le informazioni richieste nell’ambito delle linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto.
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