Art. 2 · Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione

Art. 2

Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione

In vigore dal 10 feb 2005
Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione 1.   Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE in base ai seguenti documenti: a) Revised 1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories, di seguito «linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali di gas serra»; b) IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories, di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi»; c) IPCC good practice guidance for land use, land-use change and forestry (LULUCF), di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF». 2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni da riferire a norma dell’, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE alla Commissione e in copia all’Agenzia europea dell’ambiente in base alle: a) linee guida per la preparazione delle comunicazioni internazionali delle parti inserite nell’allegato I della convenzione, parte I (UNFCCC reporting guidelines on annual inventories), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali»; b) linee guida per la preparazione delle informazioni previste dall’ del protocollo di Kyoto, di seguito «linee guida di cui all’ del protocollo di Kyoto». 3.   Il rapporto completo sull’inventario nazionale di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, della decisione n. 280/2004/CE è preparato utilizzando il formato per la comunicazione delle informazioni sugli inventari nazionali definito nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali.
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