Art. 5 · Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001

Art. 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001

In vigore dal 7 feb 2005
Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e i compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera del Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per il monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 500 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 500 EUR. 3.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 156/2004 il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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