Art. 2 · Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE

Art. 2

Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE

In vigore dal 7 feb 2005
Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE 1.   La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo II dell'allegato D alla direttiva 92/46/CEE da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (in precedenza Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.
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