Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 feb 2005
Fino al 31 dicembre 2005 le partite di prodotti che rientrano nel campo d’applicazione delle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE e 2004/438/CE ed introdotte entro il 1o gennaio 2005 in depositi doganali, riconosciuti in base all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, sono autorizzate a lasciare i depositi in cui sono immagazzinate per essere consegnate, in parte o interamente, nei loro luoghi di destinazione, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 8, o dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, senza dover essere accompagnate dal certificato zoosanitario appropriato previsto dagli atti comunitari pertinenti.
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