Art. 1
In vigore dal 2 feb 2005
A decorrere dal 1o gennaio 2005 le partite di prodotti che rientrano nel campo d’applicazione delle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE e 2004/438/CE, sono corredate del certificato zoosanitario appropriato, quale previsto dall’atto comunitario pertinente, quando sono presentate per essere introdotte in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, riconosciuti in base all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, per far sì che siano rispettate le norme comunitarie di polizia sanitaria.
Storico versioni
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