Art. 1
Oggetto e campo d’applicazione
In vigore dal 28 gen 2005
Oggetto e campo d’applicazione
La presente decisione si applica agli scambi intracomunitari di pollame, come definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 90/539/CEE, da consegnare alla Danimarca da parte di Stati membri che non sono in possesso di uno statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva, oltre che per le importazioni in provenienza dai paesi terzi.
Storico versioni
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