Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2005
Nel permettere le operazioni di combustione o sotterramento sul posto di cui all' della presente decisione, Cipro adotta tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente conformemente alle modalità di attuazione previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 811/2003. Entro il 1o giugno 2005 Cipro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i progressi realizzati in vista della messa a punto del sistema di smaltimento.
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