Art. 3
In vigore dal 27 gen 2005
1. In deroga all', lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da pollame, ratiti e selvaggina di penna selvatica e di allevamento provenienti dal distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria e macellati o cacciati anteriormente al 16 novembre 2004.
2. I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 devono recare le seguenti indicazioni:
«Carne fresca di pollame/carne fresca di ratiti/carne fresca di selvaggina di penna selvatica/carne fresca di selvaggina di penna di allevamento/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento/preparazioni a base di carne costituite da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento (*1), conformemente all’, paragrafo 1, della decisione 2005/61/CE.».
(*1) Cancellare la dicitura non pertinente."
3. In deroga all', lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica e di allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui alle lettere B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE (4) della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:61(1):oj#art-3