Art. 8 · Nomina del personale

Art. 8

Nomina del personale

In vigore dal 26 gen 2005
Nomina del personale 1.   Durante il periodo della dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la funzione di direttore della Scuola è assunta dal direttore dell'Ufficio. 2.   Il direttore della Scuola è l'autorità che ha il potere di nomina del personale della Scuola. 3.   Il direttore della Scuola informa il consiglio di amministrazione delle nomine, della firma dei contratti, delle promozioni o dell'adozione di provvedimenti disciplinari concernenti i funzionari e gli altri agenti. 4.   I funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità sono informati dei posti vacanti presso la Scuola, non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso di coprire tali posti. 5.   Per l’esecuzione delle funzioni qualificate non essenziali, la Scuola potrà far ricorso ad agenti contrattuali, conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, punto c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
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