Art. 5 · Organizzazione delle attività

Art. 5

Organizzazione delle attività

In vigore dal 26 gen 2005
Organizzazione delle attività 1.   Di norma, i corsi organizzati dalla Scuola si svolgono tanto a Bruxelles quanto a Lussemburgo. Possono essere prese in considerazione altre sedi, sempre però applicando i principi della sana gestione. 2.   Il consiglio di amministrazione assicura un accesso ai corsi equilibrato tra personale delle istituzioni. Esso assicura in particolare che la Scuola garantisca la disponibilità di accesso ad un numero sufficiente di partecipanti provenienti da un'istituzione nell'ambito della quale una formazione particolare, la cui organizzazione è affidata alla Scuola, è obbligatoria o costituisce una condizione per l’esercizio di determinate funzioni, in particolare delle funzioni di management. Nel quadro dell’elaborazione del programma di lavoro annuale, l’istituzione interessata comunica le proprie esigenze nei settori di cui sopra. Il programma di lavoro viene definito attribuendo l'opportuna priorità all'organizzazione dei corsi richiesti. 3.   Per far fronte a situazioni particolari e transitorie, un’istituzione firmataria ha la possibilità di chiedere alla Scuola l’ammissione di un numero di partecipanti superiore alla quota proporzionale alla sua parte di organico, prevedendo il trasferimento alla Scuola dei mezzi finanziari corrispondenti. Si applica in questo caso l’, paragrafo 2. 4.   La Scuola può avviare una cooperazione con altre scuole di amministrazione, istituti o università che operano nel medesimo settore. Tale cooperazione può prevedere anche attività di scambio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:119(1):oj#art-5