Art. 3 · Altri servizi

Art. 3

Altri servizi

In vigore dal 26 gen 2005
Altri servizi 1.   Sulla base di un accordo scritto concluso, su richiesta dell'ente interessato, tra il direttore della Scuola e un qualunque organo, ufficio o agenzia comunitari, la Scuola può ammettere partecipanti provenienti dagli enti in questione ai corsi che essa organizza per conto delle istituzioni entro i limiti dei posti disponibili. 2.   Nel caso particolare delle formazioni previste all', paragrafo 1, punto c), un certo numero di posti è riservato annualmente agli organi, uffici e agenzie comunitari, tenendo conto delle esigenze da questi espresse, al fine di garantire ai loro funzionari una parità di trattamento rispetto alle disposizioni dell'articolo 45 bis dello Statuto. Il numero dei posti e l'entità della partecipazione ai costi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione. 3.   Previo accordo scritto, la Scuola può inserire nel proprio programma di formazione corsi richiesti da un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, a condizione che tale attività non ostacoli l'organizzazione di corsi di interesse delle istituzioni. Qualunque accordo di questo tipo deve prevedere le modalità finanziarie connesse ai servizi forniti dalla Scuola e la sua entrata in vigore esige la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione. 4.   Ove del caso, e su richiesta di un'istituzione o di un organo, un ufficio o un'agenzia comunitari, la Scuola può fornire un'assistenza in materia di ingegneria di formazione o un'assistenza sotto forma di altre attività connesse al suo settore di competenza, previo accordo con il direttore della Scuola e definizione delle modalità finanziarie per tale prestazione.
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