Art. 12 · Riesame delle funzioni

Art. 12

Riesame delle funzioni

In vigore dal 26 gen 2005
Riesame delle funzioni 1.   La presente decisione è riesaminata, relativamente alle funzioni di cui all', paragrafo 1, dopo almeno tre anni dalla creazione della Scuola. 2.   Un'eventuale revisione delle funzioni esige l'accordo unanime dei segretari generali, del cancelliere della Corte di giustizia e del rappresentante del Mediatore su una proposta all'uopo adottata dal consiglio di amministrazione alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE, sulla base di una relazione dettagliata redatta dal direttore.
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