Art. 10 · Capo della Scuola

Art. 10

Capo della Scuola

In vigore dal 26 gen 2005
Capo della Scuola 1.   Per il periodo di dipendenza amministrativa della Scuola dall'Ufficio, la Commissione nomina un capo della Scuola, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Ufficio, espresso a maggioranza semplice. Il consiglio di amministrazione collabora fattivamente all'espletamento delle procedure necessarie prima della nomina del capo della Scuola, in particolare alla redazione dell'avviso di posto vacante e all'esame delle candidature. 2.   Il capo della Scuola è responsabile, sotto l'autorità del direttore, dell'esecuzione dei compiti di cui all' della decisione che istituisce la Scuola europea di amministrazione. Egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione per la discussione dei punti che rientrano nel suo campo di competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:119(1):oj#art-10