Art. 1 · Funzioni della Scuola europea di amministrazione

Art. 1

Funzioni della Scuola europea di amministrazione

In vigore dal 26 gen 2005
Funzioni della Scuola europea di amministrazione 1.   La Scuola europea di amministrazione (di seguito «la Scuola») progetta, organizza e valuta, per conto delle istituzioni firmatarie della decisione che istituisce la Scuola (di seguito «le istituzioni»), le seguenti azioni di formazione: a) i corsi di management per i funzionari e gli agenti che sono chiamati, o che potrebbero essere chiamati, ad esercitare funzioni dirigenziali; b) i corsi di entrata in servizio per i nuovi membri del personale; c) la formazione obbligatoria prevista all'articolo 45 bis dello statuto nel quadro del passaggio tra gruppi di funzioni. 2.   Per quanto attiene ai corsi di management e di entrata in servizio, di cui al paragrafo 1, punti a) e b), ciascuna delle istituzioni può organizzare, in funzione delle proprie esigenze specifiche, corsi complementari in aggiunta ai corsi organizzati dalla Scuola. La Scuola ha competenza esclusiva per l’organizzazione della formazione di cui al paragrafo 1, punto c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:119(1):oj#art-1