Art. 4
Dipendenza amministrativa
In vigore dal 26 gen 2005
Dipendenza amministrativa
1. La Scuola è amministrativamente dipendente dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (di seguito «l'Ufficio»).
2. Questa dipendenza amministrativa implica in particolare che:
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il consiglio di amministrazione dell'Ufficio eserciti le funzioni di consiglio di amministrazione della Scuola;
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il direttore della Scuola sia il direttore dell'Ufficio;
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il personale della Scuola rientri nell'organico dell'Ufficio;
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le entrate e le spese della Scuola siano integrate nel bilancio dell'Ufficio.
3. Al più tardi il 15 febbraio 2008, è possibile porre termine a tale dipendenza amministrativa mediante una decisione del consiglio di amministrazione presa alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 6, della decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (3), e a condizione che almeno cinque istituzioni firmatarie siano favorevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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