Art. 1
In vigore dal 25 gen 2005
Le apparecchiature radio funzionanti nell’ambito del servizio mobile marittimo, ai sensi dell’, paragrafo 28, dei regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, o nell’ambito del servizio mobile marittimo satellitare, ai sensi dell’, paragrafo 29, di tali regolamenti, devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti dall’, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE.
A tal fine, le apparecchiature in questione devono essere concepite in modo da assicurare un corretto funzionamento nell’ambiente cui sono destinate quando vengono usate, tanto sulle navi non sottoposte alla convenzione SOLAS quanto nelle stazioni di terra, e devono rispettare tutte le prescrizioni operative pertinenti del sistema d’identificazione automatica (AIS).
Storico versioni
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