Art. 1
Prefinanziamento
In vigore dal 24 gen 2005
La decisione 2004/197/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Prefinanziamento
1. Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.
2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'Unione europea, gli Stati membri partecipanti:
a)
versano i contributi ad Athena in anticipo,
b)
o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
3. Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati “Stati membri anticipatori”), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro 90 giorni dall'invio della richiesta corrispondente. Tuttavia, i contributi anticipati richiesti per l'anno 2005 sono versati in due rate, rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre 2005.
4. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo dai contributi versati in anticipo.
5. In deroga all'articolo 20, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro 90 giorni dall'invio della richiesta.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro 90 giorni dall'invio della richiesta.
7. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.
8. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.»;
2)
l'articolo 24, paragrafo 6, è modificato come segue:
«6. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro 30 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:68(1):oj#art-1