Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 gen 2005
La presente decisione può essere revocata qualora le condizioni di cui all’allegato risultino insufficienti a prevenire l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:51(1):oj#art-4