Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 gen 2005
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia comunica ogni informazione atta a comprovare che, dall’ ottobre 1998 al maggio 1999, sono stati effettuati, dall’amministrazione competente, i controlli volti ad accertare l’applicazione, da parte degli agricoltori, degli impegni agroambientali sottoscritti nel quadro del programma ambientale della Regione Sicilia e non ammessi al co-finanziamento comunitario, nonché l’esito di tali controlli.
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