Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 gen 2005
1.   La Francia adotta le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’, paragrafi 1 e 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. 2.   Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili di cui all’, paragrafo 1, la Francia informa la Commissione dell’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito di tale misura e del suo finanziamento, compreso l’importo globale del gettito del contributo interprofessionale creato per tale scopo, e del numero di ettari che hanno beneficiato del «premio per il ritiro».
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