Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 gen 2005
1.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come «premio per il ritiro» concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, è incompatibile con il mercato comune. 2.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato come piano di riconversione del vigneto DOC Rivesaltes, dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000, concesso superando il 30 % dei costi effettivi e/o il massimale di 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune. 3.   L’aiuto di Stato che la Francia ha attuato tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls», è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:253:oj#art-1