Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 gen 2005
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio» s'intende la banda 24.15 +/- 2,50 GHz; 2) per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli» si intendono le apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applicazioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico; 3) per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità» si intendono le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate originariamente o in sostituzione di un'apparecchiatura già installata originariamente nel veicolo che sarà o che è stato registrato, immesso sul mercato o messo in servizio nella Comunità; 4) per funzionamento «senza interferenza e senza protezione» si intende che non si possono causare interferenze nocive agli altri utilizzatori della banda di frequenze e non si possono esigere protezioni da interferenze nocive provenienti da operatori di altri sistemi o servizi che funzionano nella stessa banda; 5) per «data di riferimento» s'intende il 30 giugno 2013; 6) per «data di transizione» s'intende il 30 giugno 2007; 7) per «veicolo» s'intende qualsiasi veicolo ai sensi dell' della direttiva 70/156/CE; 8) per «disattivazione» s'intende l'interruzione delle emissioni da parte delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli; 9) per «zona di esclusione» s'intende la zona attorno a una stazione di radioastronomia definita da un raggio equivalente ad una distanza specifica dalla stazione stessa; 10) per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette.
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