Art. 4 · Obiettivi e compiti

Art. 4

Obiettivi e compiti

In vigore dal 14 gen 2005
Obiettivi e compiti 1.   L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei programmi comunitari seguenti: a) la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrate», approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); b) la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (4); c) il programma d’azione comunitaria «Gioventù», approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) il programma «Cultura 2000», approvato con decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e) il programma d’incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione, 2001-2005), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (7); f) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione, 2001-2005), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); g) il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); h) il programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); i) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (11); j) il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); k) il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione, approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); l) il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura, approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); m) i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (15). 2.   Nell’ambito della gestione degli aspetti dei programmi comunitari indicati nel paragrafo 1, l’Agenzia è responsabile dei compiti seguenti: a) la gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti che le sono assegnati nell’ambito dell’esecuzione dei programmi comunitari, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione e avente valore di decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di appalti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base a decisioni di finanziamento specifiche adottate dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione; b) l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio in entrate e spese e l’esecuzione, sulla base della delega della Commissione, di alcune o tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare di quelle inerenti all'attribuzione di sovvenzioni e appalti; c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione dei programmi comunitari. 3.   L'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del Comitato delle agenzie esecutive di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell’ambito di altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell' del regolamento n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1. 4.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti assegnati all'Agenzia ed è modificata in funzione dei compiti supplementari che eventualmente le sono assegnati. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.
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