Art. 1 · Istituzione dell'Agenzia

Art. 1

Istituzione dell'Agenzia

In vigore dal 14 gen 2005
Istituzione dell'Agenzia 1.   È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'Agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e i cui principi operativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 58/2003. 2.   La denominazione dell'Agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».
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