Art. 2
In vigore dal 7 gen 2005
1. Una volta ricevuta una richiesta concernente l’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato II, parte A o B, della presente decisione a seconda dell’origine della richiesta.
2. Nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda e terza frase, della direttiva 2004/17/CE, se il termine di cui dispone la Commissione per l’adozione di una decisione concernente una richiesta è prorogato, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato III, parte A o B, della presente decisione, in base all’origine della richiesta.
3. L’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, secondo o terzo comma, ovvero a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, quarto comma, della stessa direttiva forma oggetto di un avviso pubblicato dalla Commissione contenente le informazioni di cui all’allegato IV, parte A o B, della presente decisione, a seconda dell’origine della richiesta.
4. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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