Art. 9 · Navi e aerei pattuglia

Art. 9

Navi e aerei pattuglia

In vigore dal 28 dic 2004
Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VIII, di un tasso di partecipazione finanziaria pari al: — 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1o maggio 2004, — 25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.
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