Art. 6 · Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori

Art. 6

Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori

In vigore dal 28 dic 2004
1.   Le spese sostenute per programmi pilota in materia di ispezione e osservatori beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato V. 2.   Detti progetti devono soddisfare in particolare le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (4).
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