Art. 4 · Progetti pilota in materia di nuove tecnologie

Art. 4

Progetti pilota in materia di nuove tecnologie

In vigore dal 28 dic 2004
1.   Le spese sostenute per progetti pilota relativi all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato III. 2.   I progetti pilota devono soddisfare le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1461/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce le condizioni applicabili ai progetti pilota per la trasmissione elettronica di informazioni sull'attività di pesca e il telerilevamento (3).
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