Art. 1 · La decisione 2001/497/CE è modificata come segue:

Art. 1

La decisione 2001/497/CE è modificata come segue:

In vigore dal 27 dic 2004
1) All’ è aggiunto il seguente paragrafo: «I responsabili del trattamento potranno optare per uno degli insiemi – I o II – contenuti nell’allegato. Tuttavia, non potranno modificare le clausole né combinare singole clausole, né gli insiemi.» 2) I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente: «2.   Agli effetti del paragrafo 1, quando il responsabile del trattamento affermi l’esistenza di garanzie sufficienti derivate dalle clausole contrattuali tipo contenute nell’insieme II dell’allegato, le autorità competenti in materia di protezione dei dati potranno esercitare i poteri di cui dispongono per proibire o sospendere i flussi di dati in entrambi i seguenti casi: a) se l’importatore di dati rifiuta di collaborare in buona fede con le autorità competenti in materia di protezione dei dati o di rispettare gli obblighi che gli incombono chiaramente in virtù del contratto; b) se l’esportatore di dati, dopo aver ricevuto una notifica delle autorità competenti in materia di protezione dei dati, rifiuta di adottare misure adeguate contro l’importatore di dati per far rispettare il contratto entro il termine normale di un mese. Agli effetti del precedente paragrafo, il rifiuto di cooperazione in buona fede o di esecuzione del contratto da parte dell’importatore non comprende i casi in cui tale cooperazione o esecuzione confligga con gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile all’importatore di dati che non vadano al di là dei limiti necessari in una società democratica per la salvaguardia degli interessi elencati al paragrafo 1 dell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, in particolare le sanzioni previste in strumenti nazionali e/o internazionali, gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale o in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Agli effetti della lettera a) del primo paragrafo, la cooperazione potrà comprendere, in particolare, la messa a disposizione da parte dell’importatore delle sue installazioni per il trattamento di dati a fini di verifica o l’obbligo di conformarsi ai pareri dell’autorità di controllo della protezione di dati nella Comunità. 3.   Il divieto o la sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 saranno soppressi non appena cesseranno di esistere i motivi del divieto o della sospensione. 4.   Quando gli Stati membri adottano misure in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, che trasmette l’informazione agli altri Stati membri.» 3) All’articolo 5 la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione valuterà le modalità di applicazione della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la sua notifica e dopo la notifica degli eventuali emendamenti agli Stati membri.». 4) L’allegato è modificato come segue: 1. dopo il titolo, viene inserita l’espressione «INSIEME I»; 2. è inserito il testo contenuto nell’allegato alla presente decisione.
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