Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 dic 2004
Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria x ananassa Duch. vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione. Gli Stati membri prestano la loro collaborazione sugli aspetti tecnici, quali i prelievi e le ispezioni attinenti all'esecuzione delle prove e analisi.
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