Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 2004
1.   In deroga all', gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 novembre 2004. 2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni: «Carne fresca di pollame/carne fresca di ratiti/carne fresca di selvaggina di penna selvatica/carne fresca di selvaggina di penna di allevamento/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento/preparazioni a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica o di allevamento (4) ottenuti da volatili macellati prima del 16 novembre 2004, conformemente all’, paragrafo 1, della decisione 2004/908/CE.» 3.   In deroga all', gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina di penna selvatica e di allevamento qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:908:oj#art-3