Art. 2
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Bulgaria di:
In vigore dal 23 dic 2004
—
carne fresca di pollame, di ratiti, e di selvaggina di penna selvatica e di allevamento,
—
preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle suddette specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:908:oj#art-2